Art. 11

Giuramento del presidente della provincia e del sindaco

In vigore dal 13 feb 1997
1. Il presidente della provincia presta giuramento dinanzi ad un organo della regione. Dell'avvenuto giuramento è data formale e tempestiva comunicazione alla prefettura competente per territorio. 2. Per quanto riguarda il giuramento del sindaco, continua a trovare applicazione la normativa statale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-01-02;9#art-11

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