Art. 16

Comando di personale presso la regione

In vigore dal 13 feb 1997
1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto e in particolare per le funzioni amministrative in materia di controllo sugli organi degli enti locali, nonché in materia elettorale, su richiesta della regione lo Stato può mettere a disposizione della regione stessa, in posizione di comando, proprio personale in servizio presso le prefetture della regione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-01-02;9#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo