Art. 17

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 13 feb 1997
1. Le disposizioni dell' hanno effetto dal 1 gennaio 1997 ovvero dalla diversa data, se posteriore, coincidente con il primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge statale che, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), modifica l'articolo 49 dello statuto al fine di garantire il finanziamento delle funzioni trasferite con il presente decreto.
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Disposizioni finanziarie (Art. 17 Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione FriuliVenezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.) — Testo vigente | Portale Normativo