Art. 12

Rapporti transfrontalieri degli enti locali

In vigore dal 13 feb 1997
1. Gli enti locali della regione possono instaurare rapporti di reciproca collaborazione con enti locali degli stati confinanti, secondo la normativa statale e regionale, nel rispetto degli interessi nazionali, degli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e degli accordi internazionali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-01-02;9#art-12

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