Art. 10
Attribuzione del sindaco quale ufficiale di Governo
In vigore dal 13 feb 1997
1. Le attribuzioni dei sindaci della regione, quali ufficiali di Governo, sono fissate dalle leggi dello Stato.
2. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al comma 1, spetta al prefetto la nomina di commissari per l'adempimento delle funzioni stesse.
3. I provvedimenti di cui al comma 1, adottati dal sindaco, aventi particolare rilevanza generale, nonché gli atti eventualmente richiesti sono tempestivamente trasmessi agli organi regionali.
4. L'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1 è delegabile dal sindaco, previa comunicazione al prefetto, agli organi dei municipi.
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