Art. 16
16 / 18Comando di personale presso la regione
In vigore dal 13 feb 1997
1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto e in particolare per le funzioni amministrative in materia di controllo sugli organi degli enti locali, nonché in materia elettorale, su richiesta della regione lo Stato può mettere a disposizione della regione stessa, in posizione di comando, proprio personale in servizio presso le prefetture della regione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-01-02;9#art-16