Art. 5
5 / 18Rapporti tra Stato e regione
In vigore dal 13 feb 1997
1. Lo Stato e la regione si informano reciprocamente nell'esercizio delle funzioni relative agli enti locali. Essi possono, altresì, in ogni momento e con forme semplificate, richiedere notizie ed informazioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-01-02;9#art-5