Titolo IIICapo II

Art. 86

Impianti elettrici

In vigore dal 29 dic 1996
1. Alle installazioni elettriche e di illuminazione utilizzate nelle attività estrattive condotte mediante perforazione che si svolgono in terraferma si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e successive modifiche.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-86

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Impianti elettrici (Art. 86 Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.) — Testo vigente | Portale Normativo