Titolo IIICapo II

Art. 82

Distanze di sicurezza

In vigore dal 29 dic 1996
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, le parole "Distanze minori, fino a 20 m e l0 m rispettivamente, possono essere consentite dal capo della Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi al servizio di impianto per profondità inferiore ai l000 m" sono sostituite dalle seguenti: "Distanze minori, su richiesta motivata del titolare, possono essere consentite dall'autorità di vigilanza, purchè siano adottate misure di sicurezza equivalenti"
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-82

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Distanze di sicurezza (Art. 82 Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.) — Testo vigente | Portale Normativo