Titolo IIICapo II

Art. 84

Presentazione dei progetti

In vigore dal 29 dic 1996
1. I progetti degli impianti destinati alla produzione, alla raccolta, al trasporto, al trattamento, alla prima trasformazione del minerale estratto ove questo debba necessariamente essere utilizzato in loco, direttamente connessi ai giacimenti in produzione, sono depositati dal titolare, in duplice copia per la parte relativa alle misure antincendio, presso la competente autorità di vigilanza corredati da una dichiarazione esplicita del progettista circa il rispetto delle norme inerenti i criteri di progettazione e di sicurezza, debitamente elencate, delle norme dei citati decreti n. 128 del 1959 e n. 886 del 1979, e di quelle del presente decreto, nonché di quanto in particolare previsto dallo specifico DSS. 2. L'autorità di vigilanza trasmette copia dei progetti, per la parte relativa alle misure di prevenzione e protezione antincendio, al competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco per un parere sulle stesse, con particolare riferimento alle norme del presente decreto e ai decreti del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 settembre 1934, n. 228, e 24 novembre 1984, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 15 gennaio 1985, e successive modifiche ed integrazioni. 3. Il parere di cui al comma 2 deve essere rilasciato entro 90 giorni dal ricevimento. 4. L'esame del progetto di cui al comma 2 da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco ricade tra i servizi di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, con oneri a carico del titolare. 5. L'autorità di vigilanza può impartire prescrizioni o chiedere modifiche al progetto, ove questo non risulti adeguato al piano di sviluppo e coltivazione approvato. 6. Acquisito il parere di cui al comma 2, l'autorità di vigilanza autorizza l'inizio dei lavori di costruzione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-84

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Presentazione dei progetti (Art. 84 Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.) — Testo vigente | Portale Normativo