Titolo III›Capo III
Art. 88
Capo piattaforma e Comandante
In vigore dal 29 dic 1996
1. Nel caso di attività di perforazione e di intervento ai pozzi eseguite da una piattaforma fissa o mobile o da un mezzo galleggiante assimilabile, nonché nel caso di piattaforme e strutture di produzione abitualmente presidiate, il titolare deve nominare anche il Capo piattaforma di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979.
2. Restano ferme le responsabilità e i compiti attribuiti al Capo piattaforma ed al Comandante dal decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-88