Titolo ICapo II

Art. 8

Riunione di prevenzione e protezione dai rischi

In vigore dal 29 dic 1996
1. La riunione periodica di cui all' del decreto legislativo n. 626 del 1994 deve essere tenuta per ogni luogo di lavoro con più di 5 addetti. 2. Nel corso della riunione deve essere esaminato il documento di sicurezza di cui all' o all', comprensivo dei suoi aggiornamenti. 3. I rappresentanti per la sicurezza hanno accesso, per l'espletamento delle loro funzioni, ai documenti di cui agli . 4. Il datore di lavoro trasmette all'Autorità di vigilanza il verbale della riunione di cui al comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-8

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Riunione di prevenzione e protezione dai rischi (Art. 8 Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.) — Testo vigente | Portale Normativo