Titolo ICapo II

Art. 12

Mezzi di evacuazione e di salvataggio

In vigore dal 29 dic 1996
1. Il datore di lavoro fornisce e mantiene in efficienza i mezzi di evacuazione e di salvataggio appropriati affinché in caso di pericolo i lavoratori possano abbandonare il luogo di lavoro in modo rapido e sicuro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-12

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Mezzi di evacuazione e di salvataggio (Art. 12 Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.) — Testo vigente | Portale Normativo