Titolo I›Capo II
Art. 12
Mezzi di evacuazione e di salvataggio
In vigore dal 29 dic 1996
1. Il datore di lavoro fornisce e mantiene in efficienza i mezzi di evacuazione e di salvataggio appropriati affinché in caso di pericolo i lavoratori possano abbandonare il luogo di lavoro in modo rapido e sicuro.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-12