Titolo I›Capo II
Art. 15
Sorveglianza sanitaria
In vigore dal 29 dic 1996
1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria ai sensi del Titolo I del decreto legislativo n. 626 del 1994 i lavoratori per i quali la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio per la salute.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 e all' del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 nonché quelle di cui al titolo XVI del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959.
3. La sorveglianza sanitaria prevista dalle disposizioni di cui al comma 2 è attuata dal medico competente in conformità agli del decreto legislativo n. 626 del 1994.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-15