Titolo I›Capo II
Art. 13
Sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme
In vigore dal 29 dic 1996
1. Il datore di lavoro fornisce e mantiene in efficienza i sistemi di allarme e di comunicazione necessari che permettono di iniziare immediatamente le operazioni di evacuazione, di soccorso e di salvataggio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-13