Titolo ICapo II

Art. 11

Protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere nocive

In vigore dal 29 dic 1996
(Protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere nocive) 1. Il datore di lavoro prende le misure e le precauzioni adatte al tipo di attività, al fine di: a) prevenire, rilevare e combattere l'insorgere e il propagarsi di incendi e di esplosioni; b) impedire la formazione, l'accumulo e l'innesco di atmosfere esplosive o nocive alla salute.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-11

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Protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere nocive (Art. 11 Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.) — Testo vigente | Portale Normativo