Titolo I›Capo II
Art. 11
11 / 107Protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere nocive
In vigore dal 29 dic 1996
(Protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere nocive) 1. Il datore di lavoro prende le misure e le precauzioni adatte al tipo di attività, al fine di:
a) prevenire, rilevare e combattere l'insorgere e il propagarsi di incendi e di esplosioni;
b) impedire la formazione, l'accumulo e l'innesco di atmosfere esplosive o nocive alla salute.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-11