Titolo ICapo II

Art. 6

Documento di sicurezza e di salute

In vigore dal 29 dic 1996
1. Per il settore estrattivo il documento di cui all', comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 1994 prende il nome di Documento di Sicurezza e Salute in appresso denominato "DSS". 2. Il datore di lavoro, nel DSS, oltre a quanto previsto dall' del decreto legislativo n. 626 del 1994, indica quanto previsto dall' ed attesta annualmente che i luoghi di lavoro, le attrezzature e gli impianti sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro. 3. Il datore di lavoro aggiorna il DSS qualora i luoghi di lavoro abbiano subito modifiche rilevanti, nonché, ove se ne manifesti la necessità, a seguito di incidenti rilevanti. 4. Il datore di lavoro trasmette all'autorità di vigilanza: a) il DSS prima dell'inizio delle attività; b) gli aggiornamenti del DSS.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-6

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