Titolo ICapo I

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 29 dic 1996
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: a) luogo di lavoro: ogni luogo destinato ai posti di lavoro ove si svolgono le attività di cui all', compresi gli alloggi a cui i lavoratori hanno accesso nell'ambito del loro lavoro, la viabilità interna a servizio dell'attività stessa, le discariche, nonché le altre aree di deposito, con l'esclusione, per le attività condotte mediante perforazione, delle aree di magazzinaggio e deposito non direttamente connesse alle attività stesse; b) titolare: l'imprenditore di miniera o cava o il titolare di permesso di prospezione o di ricerca o di concessione di coltivazione o di autorizzazione di cava; c) sorvegliante: persona, in possesso delle capacità e delle competenze necessarie, designato dal titolare per la sorveglianza sul luogo di lavoro occupato da lavoratori.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-2

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