Titolo I›Capo I
Art. 4
Esercizio della vigilanza
In vigore dal 29 dic 1996
1. I funzionari incaricati dell'espletamento dei compiti di vigilanza hanno diritto a visitare le attività estrattive.
2. I datori di lavoro, i direttori responsabili, i sorveglianti e gli altri dirigenti e preposti hanno l'obbligo di agevolare i sopralluoghi ispettivi e, quando richiesti, di mettere a disposizione le notizie, i dati nonché, per le attività in mare, i mezzi di trasporto necessari per poter effettuare ispezioni nei luoghi di lavoro.
3. Nell'esercizio dei loro compiti, i funzionari incaricati dei controlli ispettivi hanno facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica e delle Capitanerie di Porto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-4