Titolo ICapo II

Art. 9

DSS coordinato

In vigore dal 29 dic 1996
1. In caso di affidamento dei lavori all'interno del luogo di lavoro ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, l' del decreto legislativo n. 626 del 1994, si applica limitatamente al comma 1, lettera a). 2. Nei casi di cui al comma 1: a) Ciascun appaltatore trasmette al titolare la documentazione di cui all' del decreto legislativo n. 626 del 1994; b) il titolare valuta le documentazioni di cui alla lettera a), i rischi derivanti dal complesso delle attività e le relative misure di prevenzione e di protezione, e predispone un DSS coordinato, contenente le indicazioni previste dall', nel quale sono specificati l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione del coordinamento; c) gli appaltatori, previa consultazione dei propri rappresentanti per la sicurezza, sottoscrivono il DSS coordinato di cui alla lettera b), divenendone responsabili per l'attuazione della parte di specifica competenza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-9

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DSS coordinato (Art. 9 Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.) — Testo vigente | Portale Normativo