Titolo I›Capo II
Art. 14
Informazione dei lavoratori
In vigore dal 29 dic 1996
1. Fermo restando quanto previsto dal titolo I, capi V e VI, del decreto legislativo n. 626 del 1994, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori e i rappresentanti per la sicurezza vengano informati delle misure da prendere in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro; le informazioni devono essere comprensibili per i lavoratori interessati.
2. Ove su uno stesso luogo di lavoro siano presenti due o più rappresentanti per la sicurezza appartenenti a diverse aziende, essi possono costituire una struttura di coordinamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-14