Titolo ICapo II

Art. 14

Informazione dei lavoratori

In vigore dal 29 dic 1996
1. Fermo restando quanto previsto dal titolo I, capi V e VI, del decreto legislativo n. 626 del 1994, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori e i rappresentanti per la sicurezza vengano informati delle misure da prendere in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro; le informazioni devono essere comprensibili per i lavoratori interessati. 2. Ove su uno stesso luogo di lavoro siano presenti due o più rappresentanti per la sicurezza appartenenti a diverse aziende, essi possono costituire una struttura di coordinamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-14

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Informazione dei lavoratori (Art. 14 Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.) — Testo vigente | Portale Normativo