Titolo ICapo III

Art. 18

Trasmissione documentazione

In vigore dal 29 dic 1996
1. All'atto della presentazione della denuncia di esercizio, il titolare allega il DSS relativo all'attività denunciata; il DSS deve essere coerente con il piano ed il programma di coltivazione. 2. Il direttore responsabile ed i sorveglianti devono esplicitamente dichiarare nella denuncia di esercizio di avere piena conoscenza del DSS. 3. I piani di emergenza, nei casi di possibile coinvolgimento della popolazione, devono essere trasmessi all'autorità di protezione civile.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-18

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Trasmissione documentazione (Art. 18 Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.) — Testo vigente | Portale Normativo