Titolo IIICapo I

Art. 64

Campo di applicazione

In vigore dal 29 dic 1996
1. Il presente titolo prescrive misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro nelle attività estrattive condotte mediante perforazione, intendendosi per tali: a) le attività di coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma o condizione fisica, attuata mediante perforazione; b) le attività di prospezione e di ricerca finalizzate a tale coltivazione; c) le attività di lavorazione e di stoccaggio delle materie estratte per renderle idonee alla commercializzazione, escluse le successive attività di trasformazione delle materie stesse, relativamente ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze minerarie ai sensi dell' del regio decreto n. 1443 del 1927, anche se ubicati al di fuori del perimetro delle concessioni; d) le attività di stoccaggio in giacimento attuale mediante perforazione. 2. Le norme del presente titolo non si applicano alle perforazioni eseguite all'interno dei sotterranei delle miniere e delle cave.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-64

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Campo di applicazione (Art. 64 Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.) — Testo vigente | Portale Normativo