Titolo IICapo III

Art. 59

Misure generali di tutela per le attività in sotterraneo

In vigore dal 29 dic 1996
1. Ferme restando le disposizioni di cui ai Titoli X e XIII del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, nelle zone esposte a sprigionamenti istantanei di gas, con o senza proiezioni di roccia, a colpi di massiccio o ad irruzioni d'acqua, l'attività lavorativa deve essere pianificata e condotta in modo da garantire per quanto possibile un metodo di lavoro sicuro e la sicurezza dei lavoratori. 2. Le disposizioni del Titolo XII del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 sono applicabili a tutte le attività estrattive condotte in sotterraneo. 3. L'impiego di materiali combustibili nei cantieri in sotterraneo deve essere limitato alla quantità strettamente necessaria. 4. Nelle attività estrattive di cui all'articolo 587 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, qualora sia necessario utilizzare fluidi per la trasmissione di energia meccanica, idrostatica ed idrocinetica, devono essere utilizzati, per quanto possibile, fluidi idraulici difficilmente infiammabili, per evitare il rischio di incendio e della sua propagazione, nonché il rischio dello sviluppo di gas nocivi; i fluidi idraulici devono essere conformi a specifiche condizioni di prova relative alla resistenza al fuoco nonché a criteri di sicurezza e di igiene; quando vengono utilizzati fluidi idraulici con conformi alle specifiche condizioni ed ai criteri di cui sopra, devono essere prese precauzioni supplementari per evitare il maggior rischio di incendio e di propagazione dell'incendio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-59

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