Titolo II›Capo III
Art. 58
Cantieri grisutosi
In vigore dal 29 dic 1996
1. Le disposizioni del Titolo X del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 come modificato dal presente decreto sono applicabili a tutte le attività estrattive condotte in sotterraneo.
2. All'articolo 423 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:
"La ventilazione ausiliaria deve essere limitata ai lavori di preparazione dei cantieri e ai lavori di smantellamento nonché ai cantieri direttamente collegati al circuito di ventilazione principale.
I cantieri di coltivazione potranno essere attrezzati con ventilazione ausiliaria unicamente qualora siano state adottate misure complementari idonee a garantire la sicurezza o la sa- lute dei lavoratori."
3. I primi tre commi dell'articolo 440 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 sono sostituiti dal seguente:
"Nelle miniere grisutose il tenore di grisù deve essere controllato in modo continuo nelle gallerie di riflusso a valle dei cantieri di coltivazione e di gallerie per lo spillamento del minerale nonché al fronte di abbattimento delle gallerie a fondo cieco e a monte della immissione dei circuiti derivati di ventilazione nelle vie principali di riflusso."
4. L'articolo 575 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 è sostituito dal seguente:
"Articolo 575
1. I lavori al cannello, alla saldatrice è con altri apparecchi analoghi possono essere eseguiti unicamente in via eccezionale, previa autorizzazione da parte dell'autorità di vigilanza, sulla base della valutazione delle esigenze tecniche e delle condizioni di sicurezza."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-58