Titolo IICapo III

Art. 57

Ventilazione

In vigore dal 29 dic 1996
1. Il primo comma dell'articolo 258 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 è sostituito dal seguente: "Tutte le vie ed i cantieri sotterranei cui hanno accesso i lavoratori devono essere adeguatamente aerati, tenuto conto dei metodi di lavoro impiegati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori, al fine di garantire, con un margine di sicurezza sufficiente: a) un'atmosfera in cui le condizioni di lavoro si mantengano adeguate durante l'orario di lavoro; b) un'atmosfera in cui si riesca a tenere sotto continuo controllo i rischi d'esplosione." 2. Il direttore responsabile attua i provvedimenti necessari per assicurare la stabilità e la continuità della ventilazione e per il controllo continuo della depressione dei ventilatori principali; a tal fine un allarme automatico deve segnalare anomalie impreviste.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-57

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