Titolo IIICapo I

Art. 65

Autorizzazione alla perforazione e sistemi di protezione

In vigore dal 29 dic 1996
1. Il primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 è sostituito dal seguente: "I titolari di permesso di prospezione, di permesso di ricerca o di concessione di coltivazione per idrocarburi liquidi e gassosi nonché per fluidi geotermici o gas diversi dagli idrocarburi, prima dell'inizio di ogni perforazione superiore a 200 m di profondità sono tenuti ad inviare all'autorità di vigilanza competente, per l'autorizzazione alla perforazione, il relativo programma, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento." 2. L' del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 è sostituito dal seguente: " 1. Una tabella indicante la portata nominale della torre di perforazione deve essere apposta sul piano sonda. Nel documento di sicurezza e di salute devono essere indicati i provvedimenti necessari affinché l'operatore all'argano possa conoscere in ogni momento il tiro massimo applicabile. 2. Il datore di lavoro determina i sistemi e tipi di protezione dalle cadute dei lavoratori operanti su scale, piani e luoghi strutturalmente particolari della torre di perforazione, che garantiscano una protezione efficace in tutte le condizioni di lavoro. 3. In particolare, il piano sonda deve essere protetto con balaustre fisse, tranne sulle aperture che danno sul parco tubi e in corrispondenza degli scivoli di emergenza, dove devono essere apposte protezioni amovibili a seconda delle esigenze di lavoro. 4. L'impianto deve essere comunque dotato di dispositivi per la pronta discesa del pontista in condizioni di sicurezza in caso di emergenza, quali un cavo di discesa. In tal caso, non devono essere frapposti ostacoli lungo il percorso del cavo fino al punto d'arrivo, che deve essere tenuto sgombro da materiali o altro. 5. Le misure di prevenzione di cui ai commi precedenti sono riportate nel documento di sicurezza e di salute. 6. La torre di perforazione deve essere collegata elettricamente a terra.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-65

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Autorizzazione alla perforazione e sistemi di protezione (Art. 65 Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.) — Testo vigente | Portale Normativo