Titolo III›Capo II
Art. 87
Attrezzature di salvataggio
In vigore dal 29 dic 1996
1. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di salvataggio, pronte all'uso e collocate in apposite postazioni facilmente accessibili.
2. Ove le vie di emergenza siano difficilmente percorribili e in caso di presenza o di possibile presenza di atmosfere irrespirabili, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori un'apparecchiatura autonoma di salvataggio per uso immediato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-87