Titolo III›Capo III
Art. 89
Misure generali di prevenzione degli incendi
In vigore dal 29 dic 1996
1. Devono essere prese precauzioni appropriate per la protezione, la rivelazione e la lotta contro l'innesco e la diffusione degli incendi.
2. I luoghi di lavoro devono essere dotati di sistemi adeguati di rivelazione, di protezione, di allarme e di lotta antincendio, quali in particolare:
a) sistemi di rivelazione di incendi;
b) allarmi antincendio;
c) condutture principali acqua antincendio;
d) manichette e idranti antincendio;
e) sistemi di allagamento e lance antincendio brandeggiabili;
f) impianti a pioggia;
g) sistemi di estintori a gas;
h) sistemi di estintori a schiuma;
i) estintori portatili;
l) sistemi tagliafuoco per segregare le zone a rischio d'incendio.
3. A bordo dell'impianto deve essere tenuto a disposizione il piano antincendio, in cui siano specificate in dettaglio le precauzioni opportune di protezione, rivelazione e lotta contro l'innesco e la diffusione degli incendi.
4. I sistemi di emergenza devono essere isolati e protetti da eventi accidentali, nella misura e nel modo ritenuto adeguato per poter rimanere operativi in caso di emergenza; ove risulti necessario a seguito della valutazione dei rischi, il numero di tali sistemi deve essere raddoppiato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-89