Titolo IIICapo III

Art. 91

Norme antincendio

In vigore dal 29 dic 1996
1. Al primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, le parole: "deve essere organizzato" sono sostituite da: "il datore di lavoro organizza" 2. Al secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, le parole: "secondo le procedure e le competenze di cui agli l del presente decreto." sono sostituite da: "dal datore di lavoro." 3. Al terzo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, le parole; "A cura del capo piattaforma o del comandante, per le unità semoventi o navi di perforazione, deve essere predisposto" sono sostituite da: "Il datore di lavoro, per le unità semoventi o navi di perforazione, predispone ".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-91

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Norme antincendio (Art. 91 Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.) — Testo vigente | Portale Normativo