Titolo III›Capo III
Art. 95
Punti sicuri di raduno e liste d'appello
In vigore dal 29 dic 1996
1. Il datore di lavoro prende le necessarie precauzioni per la protezione dei posti di abbandono e dei punti sicuri di raduno dal calore radiante, dal fumo e, per quanto tecnicamente possibile, dagli effetti delle esplosioni, e per assicurare che le vie di emergenza a destinazione dei o in provenienza dai posti di abbandono e punti sicuri di raduno restino accessibili; queste misure devono essere tali da offrire ai lavoratori una protezione di durata sufficiente da permettere l'organizzazione e l'esecuzione in tutta sicurezza di un'operazione d'evacuazione e di salvataggio.
2. Il datore di lavoro prevede che i luoghi protetti di cui al comma 1 siano muniti di impianti di comunicazione con la terraferma e con i servizi di soccorso.
3. I punti sicuri di raduno e i posti di abbandono devono essere facilmente accessibili dagli alloggi e dalle zone di lavoro.
4. Il datore di lavoro provvede a tenere aggiornato e ad affiggere in ogni punto sicuro di raduno l'elenco dei nominativi dei lavoratori assegnati a detto punto di raduno e l'elenco dei lavoratori incaricati di mansioni specifiche in caso di emergenza, da affiggere in diversi punti idonei del luogo di lavoro.
5. Il nominativo dei lavoratori di cui al comma 4 deve figurare nelle istruzioni scritte di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-95