Titolo IIICapo III

Art. 98

Alloggi

In vigore dal 29 dic 1996
1. Ove lo richiedano la natura, l'entità o la durata delle operazioni, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori un alloggio che, oltre a rispettare i requisiti di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, deve essere progettato e costruito in modo che sia: a) adeguatamente protetto contro le conseguenze di una esplosione oltre che contro le infiltrazioni di fumo e di gas, contro gli incendi e il loro propagarsi; b) dotato ad ogni livello di almeno due uscite indipendenti che conducano a vie di emergenza; c) protetto contro gli odori e contro i fumi provenienti da altre zone, che possano essere pericolosi, nonché contro le intemperie; d) situato quanto più possibile distante dalle zone di pericolo. 2. Gli alloggi devono contenere un numero sufficiente di letti o di cuccette per i lavoratori che devono dormire sul posto; i locali dormitorio devono avere uno spazio adeguato dove gli occupanti possano riporre i loro abiti; devono essere previsti dormitori separati per gli uomini e per le donne. 3. Gli alloggi devono avere gabinetti, docce e lavabi in numero sufficiente, con acqua corrente calda e fredda; devono essere previsti per docce e gabinetti locali separati per gli uomini e per le donne o l'uso alternato dei medesimi; i locali per le docce devono essere sufficientemente ampi affinché ciascun lavoratore possa lavarsi senza difficoltà e in condizioni igieniche adeguate.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-98

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Alloggi (Art. 98 Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.) — Testo vigente | Portale Normativo