Titolo IIICapo III

Art. 97

Camera iperbarica

In vigore dal 29 dic 1996
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: "Il datore di lavoro deve prevedere la disponibilità, a seconda delle situazioni, di una camera iperbarica a bordo o di un rapido collegamento con un centro di emergenza dotato di tale attrezzatura."
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-97

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Camera iperbarica (Art. 97 Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.) — Testo vigente | Portale Normativo