Art. 97 · Camera iperbarica
Titolo IIICapo III

Art. 97

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Camera iperbarica

In vigore dal 29 dic 1996
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: "Il datore di lavoro deve prevedere la disponibilità, a seconda delle situazioni, di una camera iperbarica a bordo o di un rapido collegamento con un centro di emergenza dotato di tale attrezzatura."
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-97