Titolo IIICapo III

Art. 99

Movimento degli elicotteri

In vigore dal 29 dic 1996
1. Gli eliporti devono essere progettati e costruiti in modo da garantire facilità di accesso e in. modo che gli elicotteri dei quali è previsto l'impiego possano eseguirvi manovre anche nelle condizioni più difficili. 2. Il datore di lavoro provvede affinché l'attrezzatura necessaria al trasporto in elicottero delle persone infortunate sia pronta all'uso nelle immediate vicinanze dell'area di atterraggio. 3. Il datore di lavoro provvede affinché, negli impianti presidiati, la squadra incaricata degli interventi di emergenza sia presente durante le fasi di atterraggio e decollo degli elicotteri secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-99

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Movimento degli elicotteri (Art. 99 Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.) — Testo vigente | Portale Normativo