Titolo IIICapo III

Art. 96

Evacuazione e salvataggio

In vigore dal 29 dic 1996
1. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori seguano un corso di addestramento pratico sulle tecniche di sopravvivenza. 2. Il datore di lavoro provvede a dotare ogni luogo di lavoro di mezzi e attrezzature appropriati che, in caso di emergenza, consentano l'evacuazione e la fuga diretta verso il mare. 3. Il datore di lavoro predispone un piano di soccorso per il salvataggio in mare e l'evacuazione del luogo di lavoro; il piano deve prevedere l'impiego di navi appoggio e di elicotteri adeguati in relazione alla loro capacità e al tempo d'intervento per ogni impianto di perforazione o produzione. 4. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori imbarcazioni di salvataggio, zattere, boe e giubbotti di salvataggio, di tipo approvato, rispondenti ai seguenti criteri: a) essere adatti ed eventualmente attrezzati per assicurare la sopravvivenza per un tempo sufficiente; b) essere disponibili in numero sufficiente; c) essere adeguati al luogo di lavoro; d) essere muniti di dispositivi che consentano all'utilizzatore di richiamare l'attenzione delle squadre di salvataggio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-96

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Evacuazione e salvataggio (Art. 96 Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.) — Testo vigente | Portale Normativo