Titolo IIICapo II

Art. 83

Servizio antincendio e piano di emergenza

In vigore dal 29 dic 1996
1. Nei luoghi di lavoro presidiati permanentemente dai lavoratori il datore di lavoro deve organizzare un servizio antincendio costituito da un capo responsabile e da una squadra di emergenza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-83

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Servizio antincendio e piano di emergenza (Art. 83 Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.) — Testo vigente | Portale Normativo