Titolo III›Capo II
Art. 80
Sicurezza e lotta antincendio
In vigore dal 29 dic 1996
1. Sul luogo di lavoro devono essere esposte le istruzioni antincendio, in cui siano specificate le misure previste per prevenire, individuare e combattere l'innesco e la propagazione di incendi.
2. I luoghi di lavoro devono essere dotati di rivelatori di incendio collegati a un sistema di allarme, da collocare in idonee postazioni, capace di dare l'allarme con segnali visivi ed acustici; il segnale acustico deve esser udibile in tutti i punti del luogo di lavoro.
3. Le reti antincendio devono avere un numero adeguato di idranti, razionalmente distribuiti e devono disporre di una alimentazione alternativa; l'avviamento delle pompe della rete antincendio deve essere automatico, comandato dalla pressione di rete.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-80