Titolo IIICapo I

Art. 75

Misure generali per la libertà di movimento nel posto di lavoro

In vigore dal 29 dic 1996
1. Nei luoghi di lavoro di cui al presente capo si applicano le disposizioni di cui all', commi 2, 3 e 4.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-75

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Misure generali per la libertà di movimento nel posto di lavoro (Art. 75 Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.) — Testo vigente | Portale Normativo