Titolo III›Capo I
Art. 75
Misure generali per la libertà di movimento nel posto di lavoro
In vigore dal 29 dic 1996
1. Nei luoghi di lavoro di cui al presente capo si applicano le disposizioni di cui all', commi 2, 3 e 4.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-75