Titolo IICapo I

Art. 51

Disposizioni particolari per gli impianti di superficie

In vigore dal 29 dic 1996
1. Agli impianti di superficie si applicano le disposizioni di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e all' del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, come sostituite dall' del decreto legislativo n. 626 del 1994. 2. I luoghi di lavoro devono essere progettati, costruiti, installati, gestiti e sottoposti a controlli e a manutenzione in modo tale da avere struttura e solidità confacenti al tipo d'impiego e resistere alle sollecitazioni di intensità prevedibile. 3. I locali di lavoro devono avere una superficie, un'altezza ed un volume tali da consentire ai lavoratori di svolgere la loro attività senza pregiudizio per la sicurezza, la salute o il benessere. 4. Le dimensioni della superficie libera sul posto di lavoro devono essere tali da consentire ai lavoratori libertà di movimento sufficiente per la loro attività nonché per l'esecuzione del proprio lavoro in condizioni di sicurezza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-51

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Disposizioni particolari per gli impianti di superficie (Art. 51 Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.) — Testo vigente | Portale Normativo