Titolo I›Capo V
Art. 33
Misure generali di manutenzione del materiale di sicurezza
In vigore dal 29 dic 1996
1. I materiali di sicurezza devono essere adeguati alla valutazione dei rischi, tenuti costantemente pronti all'uso e mantenuti in stato d'efficienza.
2. La loro manutenzione deve essere curata tenendo debito conto delle attività svolte.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-33