Titolo I›Capo VI
Art. 35
Sosta e trasporto degli esplosivi nel cantiere
In vigore dal 29 dic 1996
1. In caso di assenza di deposito di esplosivo specificamente asservito all'attività estrattiva, il direttore responsabile deve assicurare che l'esplosivo sia fornito, per quanto possibile, in prossimità dei punti di utilizzo ed in tempi immediatamente precedenti l'impiego dello stesso.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, la sosta degli esplosivi all'interno del cantieri di cui al comma 1, in attesa del loro impiego, è consentita solo se effettuata in ambienti idonei alla loro conservazione e sotto la custodia di personale appositamente designato, con dichiarazione scritta, dal datore di lavoro, allo scopo di preservare gli stessi da uso improprio o da sottrazione.
3. Fatte salve le specifiche disposizioni dell', comma 2, il trasporto degli esplosivi nell'ambito del cantiere può essere effettuato solo con mezzi e con modalità approvati dall'autorità di vigilanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-35