Titolo ICapo VI

Art. 37

Vie ed uscite di emergenza

In vigore dal 29 dic 1996
1. Ai luoghi di lavoro ubicati in superficie si applicano le disposizioni dei commi 3, 4, 6, 7, 9, 10 e 11 dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, come sostituito dall', comma 1, del decreto legislativo n. 626 del 1994. 2. Le vie e uscite di emergenza devono rimanere sgombre e sboccare il più rapidamente possibile all'aperto o in una zona di sicurezza, in un punto di raduno o in area di sgombero sicuri. 3. Nelle attività estrattive condotte mediante perforazione, i luoghi di lavoro delimitati da recinzione, i locali di alloggio e i locali di soggiorno devono avere almeno due uscite di emergenza distinte, poste alla massima distanza possibile l'una dall'altra e che sboccano in una zona sicura, in un punto di raduno o in un'area di sgombero sicuri.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-37

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Vie ed uscite di emergenza (Art. 37 Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.) — Testo vigente | Portale Normativo