Titolo ICapo VI

Art. 41

Attrezzature igienico-sanitarie

In vigore dal 29 dic 1996
1. Alle attrezzature igienico sanitarie si applicano le disposizioni degli del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, come sostituiti dall' del decreto legislativo n. 626 del 1994. 2. Ad ogni lavoratore deve essere consentita la possibilità di far asciugare i propri indumenti da lavoro. 3. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 669 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, per i posti di lavoro ubicati in sotterraneo, i locali per i gabinetti e i lavabi di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, come sostituito dall', comma 12, del decreto legislativo n. 626 del 1994, possono essere ubicati in superficie.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-41

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Attrezzature igienico-sanitarie (Art. 41 Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.) — Testo vigente | Portale Normativo