Titolo IICapo I

Art. 43

Disposizioni sui rischi di esplosione, di incendio e da atmosfere nocive

In vigore dal 29 dic 1996
(Disposizioni sui rischi di esplosione, di incendio e da atmosfere nocive) 1. Il datore di lavoro, ove abbia previsto la possibile presenza di sostanze nocive o potenzialmente esplosive nell'atmosfera, fornisce strumenti per misurarne la concentrazione definendone le modalità di misurazione e, qualora preveda misurazioni automatiche o manuali, le modalità di registrazione e conservazione dei valori misurati 2. Il direttore responsabile provvede all'impiego delle apparecchiature di cui al comma 1, ai fini della misurazione automatica e continua delle concentrazioni di gas in luoghi specifici, nonché dei sistemi automatici di allarme e dei dispositivi per l'arresto automatico degli impianti elettrici e dei motori a combustione interna. 3. Ferme restando le più specifiche disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, nelle zone esposte a rischi specifici d'incendio o d'esplosione è vietato fumare; è altresì vietato utilizzare in tali zone fiamme non protette, nonché effettuarvi lavori che comportino un rischio d'incendio o di esplosione, a meno che siano state adottate precauzioni sufficenti per prevenire lo sviluppo di tali fenomeni..fo on
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-43

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Disposizioni sui rischi di esplosione, di incendio e da atmosfere nocive (Art. 43 Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.) — Testo vigente | Portale Normativo