Titolo IICapo I

Art. 47

Trasporti

In vigore dal 29 dic 1996
1. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo V del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, il direttore responsabile predispone le misure necessarie affinché i mezzi semoventi e gli impianti di trasporto siano posti in opera, utilizzati e soggetti a manutenzione in modo tale da garantire la sicurezza e la salute dei conducenti, dei lavoratori che ne fanno uso o che si trovano in loro prossimità. 2. I mezzi meccanici di trasporto dei lavoratori devono essere messi in opera in maniera corretta ed utilizzati secondo istruzioni scritte del direttore responsabile.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-47

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Trasporti (Art. 47 Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.) — Testo vigente | Portale Normativo