Titolo IICapo I

Art. 50

Misure generali per le aree di deposito

In vigore dal 29 dic 1996
1. I depositi di sterili, i cumuli, i terreni e altre aree di deposito nonché i bacini di decantazione devono, conformemente alle normative tecniche vigenti, essere progettati, costruiti, organizzati e gestiti in modo da garantirne la stabilità e da salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-50

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Misure generali per le aree di deposito (Art. 50 Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.) — Testo vigente | Portale Normativo