Titolo IICapo I

Art. 44

Protezione contro il rischio di esplosione

In vigore dal 29 dic 1996
1. Ferme restando le disposizioni di cui ai Titoli X e XI del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, il datore di lavoro prende tutti i provvedimenti necessari per prevenire la formazione, l'accumulo e l'innesco di miscele esplosive.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-44

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Protezione contro il rischio di esplosione (Art. 44 Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.) — Testo vigente | Portale Normativo