Titolo ICapo VI

Art. 39

Vie di circolazione ed aree con pericolo

In vigore dal 29 dic 1996
1. Alle miniere e alle cave si applicano le disposizioni dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, come sostituito dall', comma 3, del decreto legislativo n. 626 del 1994, limitatamente ai commi l, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 per le attività condotte in sotterraneo. 2. Ove al luogo di lavoro abbiano accesso veicoli o macchinari, devono essere fissate specifiche regole di traffico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-25;624#art-39

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Vie di circolazione ed aree con pericolo (Art. 39 Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.) — Testo vigente | Portale Normativo